chiesto parere al Consiglio di Stato

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Italia Reale

Il Governo Amato, nel tentativo di consentire ai Principi Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto di rientrare in Italia dall'esilio senza attendere che venga esperita la lunga procedura di abrograzione parlamentare della tredicesima norma transitoria della Costituzione, ha demandato al Consiglio di Stato il quesito sul potersi o meno tale disposizione ritenere superata dal non essere più dopo la morte di Re Umberto II, i due Principi membri di Casa Savoia, bensì della Famiglia Savoia.

Tale strada era stata indicata dall'Alleanza Monarchica il lontano 24 giugno 1989 nel corso del Convegno Nazionale indetto dal nostro Movimento politico presso l'Hotel Concord in Torino, dal tema "L'esilio infinito e la repubblica eterna".

Dopo l'introduzione del Segretario Nazionale dell'A.M. Avv. Roberto Vittucci Righini sulle "Vicende de/la XIII disposizione", ebbero luogo lunghi, dotti e dettagliati interventi dei relatori Prof. Avv. Giovanni Durando, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, che parlò sul tema "La XIII disposizione e le norme internazionali", del Prof. Avv. Leopoldo Mazzarolli, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università di Padova, su "L'analisi giuridica della XIII disposizione" e del Prof. Giorgio Lombardi, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università di Torino, su "L'interpretazione evolutiva", ai quali seguì un interessante e vivo dibattito. Gli atti del Convegno nazionale vennero pubblicati sul numero di settembre 1989 del nostro Mensile, da sempre inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Segreterie dei Partiti ed a numerosi Parlamentari, ed ora finalmente qualcuno deve essersi ricordato del loro contenuto.

Dalla relazione, in allora integralmente pubblicata, dell'Avv. Prof. Mazzarolli, riportiamo a seguito il capitolo che sul nostro Mensile avevamo sottotitolato "Un esempio in Austria": "E qui è interessante, e volgo alla fine, porre mente a un caso analogo, cioè a come si è comportato lo Stato austriaco nei confronti di membri de/la Famiglia Asburgo molto di recente.

Non parlo dell'imperatrice Zita che poté, una volta, entrare in Austria non si sa bene come, cioè con una specie di permesso provvisorio. Parliamo invece di un caso molto concreto. Per coglierne la rilevanza dobbiamo porre mente che nell'aprile del 1919 la nuova repubblica austriaca, nata dopo lo sfacelo dell'impero austro-ungarico, emanò una legge di rango costituzionale, notare, confermata dopo la ricostruzione dell'Austria con una legge del 1963, che decretava l'esilio ai membri della casa Asburgo-Lorena fino a quando - ecco qui si può in qualche modo capire quell'intervento di quel deputato, cui l'Avv. Vittucci ha accennato, quello che disse: devono dichiarare di riconoscere la repubblica, Riccardo Lombardi - fino a quando non abbiano espressamente rinunciato all'appartenenza a detta Casa e a tutti i privilegi sovrani conseguenti a essa. Quindi c'è una specie di divieto condizionato se scatta la condizione allora il divieto non c'è più, altrimenti divieto. Noi sappiamo che l'Arciduca Otto d'Asburgo espresse questa dichiarazione.

L'Arciduca Otto d'Asburgo ha dichiarato di voler rinunciare ai privilegi sovrani conseguenti alla sua appartenenza alla Casa d 'Asburgo, alla sua qualità di Capo della Casa d'Asburgo e per questo ha ottenuto l'ingresso, pacificamente, nel territorio della repubblica austriaca. Suo fratello, Rodolfo d'Asburgo, nato nel 1920 - la legge è del '19 rivendicò il suo diritto ad entrare in Austria senza alcuna dichiarazione, dicendo.' la legge è del '19 e fa riferimento alla Casa d'Austria.. la Casa d'Austria non c'è più dal momento in cui è finito l'Impero austro-ungarico'. esiste la Famiglia Asburgo, di cui faccio parte, ma non la Casa d'Asburgo, e quindi in base a questo voi giudici austriaci dovete riconoscere che per coloro che sono nati dopo l'avvento della repubblica e quindi ormai fuori della Casa Regnante, che non c'è più, perché non c'è più l'impero, quella norma non è applicabile.

Puntualmente la Suprema Corte austriaca, il Supremo Tribunale Amministrativo austriaco, affermò che bisognava distinguere fra Casa (Haus) e famiglia (Familie); che l'Arciduca Rodolfo d'Asburgo apparteneva alla Famiglia d'Asburgo, ma non alla Casa, perché non c'era più la Casa, perché non ne aveva fatto parte quando c'era, cioè prima della caduta dell'impero e che conseguentemente per lui quella norma non valeva e che egli poteva liberamente entrare in Austria senza bisogno di alcuna dichiarazione.

Ed è da sottolineare che questa decisione del Tribunale Supremo Amministrativo nella motivazione porta anche dei riferimenti proprio alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo de/l'ONU, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dicendo: una norma di questo genere, cioè come quelle della legge del '19, è una norma che deve essere interpretata nel modo più restrittivo possibile, perché è una norma che urta contro questi principi e quindi conseguentemente non la applico, facendo questo ragionamento che è quello che ha consentito appunto all 'Arciduca Rodolfo di rientrare in Austria; e quindi, in sostanza, di ritenere quella norma una norma esaurita, perché evidentemente gli Asburgo nati anteriormente al 1919 vanno nel tempo esaurendosi e quindi la norma finirà', o finisce, o ha giù finito per non aver più alcuna ragion d'essere".

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